Statuto del Rotary Club Bologna Nord

Art. 1 – Definizioni

  1. Consiglio: il consiglio direttivo del club.
  2. Regolamento: il regolamento del club.
  3. Consigliere: un membro del consiglio direttivo.
  4. Socio: socio attivo / socia attiva del club.
  5. RI: il Rotary International.
  6. Per iscritto: qualsiasi comunicato in grado di fornire una documentazione, a prescindere dal metodo con cui esso viene trasmesso.
  7. Anno: l’anno rotariano che inizia il 1º luglio

Art. 2   Nome

Il nome di questa associazione è

Rotary Club Bologna Nord

(Membro del Rotary International)

Art. 3   Finalità

Le finalità del club sono:

  • perseguire lo Scopo del Rotary;
  • realizzare progetti di successo secondo le cinque Vie d’azione;
  • contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l’effettivo;
  • sostenere la Fondazione Rotary;
  • sviluppare dirigenti oltre il livello di club.

 Art. 4   Limiti territoriali del club

I limiti territoriali del club sono i seguenti: BOLOGNA Metropolitana.

Art. 5   Scopo dell’associazione

Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore propulsore di ogni attività. In particolare il RI si propone di:

Primo.     Sviluppare relazioni amichevoli come opportunità per servire l’interesse generale;

Secondo.   Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività imprenditoriale e professionale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile, e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;

Terzo.      Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del servire;

Quarto.   Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 6 – Cinque vie d’azione

Le Cinque vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.

  1. L’Azione interna, prima Via d’azione rotariana, riguarda le attività che deve intraprendere ciascun socio all’interno di questo club per assicurarne il buon funzionamento.
  2. L’Azione professionale, seconda Via d’azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary e mettere le proprie competenze professionali a disposizione dei progetti sviluppati dai club, per rispondere alle occorrenze più pressanti della collettività.
  3. L’Azione di interesse pubblico, terza Via d’azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.
  4. L’Azione internazionale, quarta Via d’azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi.
  5. L’azione giovanile, quinta Via d’azione rotariana, riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dai giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali ed internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione fra le culture.

Art. 7    Riunioni

1 — Riunioni ordinarie

  • Giorno e orario. Il club si riunisce una volta alla settimana, nel giorno e all’ora indicati nel suo regolamento.
  • Modalità. La partecipazione alle riunioni può avvenire di persona, per telefono, online, o con un’attività interattiva online. Si considera giorno della riunione interattiva quello in cui l’attività interattiva verrà postata online.
  • Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione ordinaria ad altra data (purché antecedente alla riunione successiva), oppure può spostarla a un’ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
  • Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria per i seguenti motivi:
    • se la riunione cade in un giorno di festa o durante la settimana che comprende una festività;
    • in caso di decesso di un socio;
    • in caso di epidemie o disastri che colpiscono l’intera comunità;
    • in caso di eventi bellici nella comunità.

Il consiglio può cancellare sino a un massimo di quattro riunioni ordinarie all’anno per cause diverse da quelle sopra elencate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.

  • Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con le suddette disposizioni. Il club deve comunque riunirsi almeno due volte al mese.

 2 — Assemblea annuale.
Il regolamento stabilisce che l’assemblea annuale per l’elezione dei dirigenti e la presentazione del rendiconto finanziario semestrale, comprensivo delle entrate e delle spese relative all’anno corrente e a quello precedente, avvenga prima del 31 dicembre.

3 — Riunioni del consiglio direttivo.
Il verbale scritto deve essere redatto per tutte le riunioni. Il verbale dovrà essere disponibile per tutti i soci entro 60 gironi dallo svolgimento della riunione.

Art.  8   Effettivo

1 — Requisiti generali. Il club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e leadership, che godono di buona reputazione in ambito imprenditoriale, professionale o nella comunità, e che sono disposte a mettersi al servizio della propria comunità e/o del mondo.

  1. Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi di affiliazione: attivo e onorario. Può offrire anche altri tipi di affiliazione come previsto al comma 6 del presente articolo; questi soci dovranno essere riportati al RI come soci attivi oppure onorari.
  2. Soci attivi. Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 5, comma 2 dello statuto del Rotary International.

4— Divieto di doppia affiliazione. Ai soci attivi del club non è consentito essere simultaneamente:

  • soci di questo e di un altro club,
  • soci onorari di questo club.

5 — Soci onorari. Il club può ammettere soci onorari per la durata stabilita dal suo consiglio direttivo. I soci onorari:

  • sono esenti dal pagamento delle quote sociali;
  • non hanno diritto di voto;
  • non possono ricoprire cariche all’interno del club;
  • non rappresentano alcuna classifica professionale;
  • hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di tutti gli altri privilegi di questo club, ma non di altri Rotary club; l’unico privilegio di cui godono presso un altro club è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un rotariano.

6 — Eccezioni. Il regolamento del club può includere norme e requisiti che non siano conformi ai commi 2 e 4-6 del presente articolo.

 Art.  9   Composizione dell’effettivo

1 — Provvedimenti generali. Ogni socio appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale, lavorativa o di servizio alla comunità. La categoria descrive l’attività principale e riconosciuta del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte. Il consiglio direttivo può rettificare la categoria di appartenenza di un socio se questi cambia titolo, professione o occupazione.

2 — Diversità. L’effettivo del club deve essere uno spaccato rappresentativo delle imprese, professioni e organizzazioni civiche presenti sul suo territorio nonché della diversità demografica locale in termini di età, genere ed etnie.

 Art. 10   Assiduità

  1. 1. Provvedimenti generali. Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del club, se previsto dal regolamento; deve inoltre impegnarsi nei progetti di servizio e in altri eventi ed attività promossi dal club. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria:
  2. se vi partecipa, di persona o tramite una connessione online, per almeno il 60% della sua durata o
  3. se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al consiglio in maniera soddisfacente per questo, che l’assenza è dovuta a motivi validi, o
  4. se partecipa alla regolare riunione postata nel sito web del club entro una settimana dalla data in cui l’informazione è stata postata o
  5. se il socio recupera l’assenza entro lo stesso anno, in uno dei modi seguenti:

(1)     partecipa alla riunione ordinaria di un altro club, del club satellite di un altro club o di un club provvisorio per almeno il 60% della riunione;

(2)     si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, o del club satellite di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma la riunione non ha luogo;

(3)     partecipa a un progetto del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;

(4)     partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione di cui il socio fa parte;

(5)     partecipa tramite il sito web di un club a una riunione o attività interattiva online;

(6)     partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo Community Rotary o di un Circolo Rotary, siano essi stabiliti o provvisori;

(7)     partecipa a una convention del RI, al Consiglio di Legislazione, a un’assemblea internazionale, a un Istituto Rotary o a qualsiasi riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale o del presidente del RI; a un congresso multizona, alla riunione di una commissione del RI, a un congresso distrettuale o a un’assemblea di formazione distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina dei Rotary club regolarmente annunciata.

  1. Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest’ultimo e il proprio club.
  1. Assenze dovute ad altre attività rotariane. Il socio è esonerato dall’obbligo di recupero se al momento della riunione si trova:
  • in viaggio verso o da una delle riunioni di cui al sottocomma (1) (d) (7);
  • in servizio come dirigente del RI, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;
  • in servizio come rappresentante speciale del governatore in occasione della formazione di un nuovo club;
  • in viaggio per questioni rotariane, in rappresentanza del RI;
  • direttamente e attivamente impegnato in un progetto sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza; o
  • impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione. 
  1. Assenze dei dirigenti del RI. L’assenza è giustificata se il socio è dirigente in carica del RI o partner rotariano di un dirigente in carica del RI.
  1. Assenze giustificate. L’assenza di un socio si considera giustificata:
  2. se viene approvata dal consiglio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di 12 mesi; questo limite può tuttavia essere prorogato dal consiglio se l’assenza è dovuta a ragioni mediche oppure a seguito della nascita, adozione o affidamento di un bambino.
  3. se il socio è rotariano da almeno 20 anni; la sua età e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, sommati tra loro, equivalgono a un minimo di 85 anni; e il socio ha richiesto per iscritto al segretario del club l’esenzione dalla frequenza.
  1. 6. Registri delle presenze. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato al sottocomma 5 (a) del presente articolo non frequenta una riunione, né il socio né la sua assenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato al comma 4 (b) o al sottocomma 5 (b) del presente articolo frequenta una riunione di club, sia il socio sia la sua presenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club.
  1. Eccezioni. Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con le suddette disposizioni.

 Art. 11    Consiglieri, dirigenti e commissioni 

  1. Organo direttivo. L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club. 
  1. Autorità. L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.
  1. Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello del club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di revocare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 13, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché l’appello sia stato comunicato dal segretario a ogni socio del club almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.
  1. Dirigenti. Sono dirigenti del club, facenti parte del consiglio direttivo, il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere, ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Fra i dirigenti può essere incluso anche il prefetto che può essere componente del consiglio direttivo, se previsto dal regolamento. I dirigenti devono essere soci in regola del club.
  1. 5. Elezione dei dirigenti.
  2. Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club; tranne il presidente, entrano in carica il 1º luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo del loro mandato, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.
  3. Mandato presidenziale. Il presidente nominato è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club non meno di diciotto (18) mesi, ma non più di due anni prima del giorno in cui entrerà in carica. Il presidente nominato assume l’incarico di presidente eletto il 1º luglio dell’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 1º luglio e ha la durata annuale, rinnovabile per un massimo di un anno se non è stato eletto un successore.
  4. Requisiti del presidente. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club per almeno un anno prima della nomina a tale incarico, a meno che il governatore non ritenga sufficiente un periodo inferiore. Il presidente eletto deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea di formazione, a meno che non ne sia dispensato dal governatore eletto; in tal caso, il presidente eletto deve inviare in sua vece un rappresentante del club. Il presidente eletto che non partecipi alle suddette riunioni formative senza aver ottenuto la dispensa dal governatore eletto o che, avendo ottenuto la dispensa, non invia un socio che lo rappresenti non può essere presidente del club. In questo caso, il presidente in carica prosegue il suo mandato sino all’elezione di un successore che abbia partecipato alle suddette riunioni o che abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.
  1. Commissioni. Il club dovrà avere le seguenti commissioni:
  2. Amministrazione del club
  3. Effettivo
  4. Immagine pubblica
  5. Fondazione Rotary
  6. Progetti d’azione

Se necessario, si potranno nominare ulteriori commissioni.

Art. 12   Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota sociale annuale, come stabilito dal regolamento

 Art. 13   Durata dell’affiliazione

  1. 1. L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
  2. 2. Cessazione automatica.

(a) Eccezioni. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Se tuttavia il socio che si trasferisce fuori dalla località in cui ha sede il club continua a soddisfare i requisiti di appartenenza al club, il consiglio può:

(1) Concedere al socio il permesso di mantenere l’affiliazione; o

(2) Concedere un permesso speciale non superiore a un anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e di farsi conoscere dai soci.

(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti al comma (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova.

(c) Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

  1. 3. Cessazione per morosità.

(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione del socio.

(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute.

  1. Cessazione per assenza abituale.
  2. Percentuali di assiduità. Un socio deve
    • partecipare (o recuperare l’assenza) ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club, impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione; e
    • partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del proprio club o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre (ne sono esonerati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale del RI).

I soci che non soddisfano questi requisiti possono perdere l’affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.

  1. Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive (senza recuperarle) e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 10, commi 4 o 5, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione.
  2. Il regolamento del club può includere disposizioni non in conformità con l’art. 13, comma 4. 
  1. Cessazione per altri motivi.
    1. Giusta causa. Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’Art. 8, comma 1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano a mantenere i soci dei Rotary club.
    2. Prima dell’intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno 10 giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.
    3. Diritto di appello; ricorso alla mediazione o all’arbitrato.
  2. Preavviso. Entro sette giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o intervento arbitrale, come stabilito dall’articolo 17.
  3. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro 21 giorni dalla notifica dell’appello. Ogni socio deve essere informato dell’argomento specifico della riunione con almeno 5 giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club. La decisione del club ha valore definitivo e non è soggetta ad arbitrato.
  4. Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.
  5. Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.
  6. Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l’affiliazione al club comporti per i soci l’acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.
  7. 10. Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:
  8. al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;
  9. le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione;
  10. sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell’affiliazione;
  11. che sia nell’interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club;

il consiglio può, con i due terzi dei voti favorevoli, sospendere il socio per un periodo ragionevole di tempo, che non superi 90 giorni, alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessarie. Il socio sospeso può presentare appello, o ricorrere alla mediazione o all’arbitrato, secondo quanto previsto dal comma 6 di questo articolo. Durante la sospensione, il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo di frequenza alle riunioni. Prima del termine del periodo di sospensione, il consiglio deve procedere con la revoca dell’affiliazione, o reintegrare il rotariano sospeso al suo stato regolare.

Art. 14   Affari locali, nazionali e internazionali

  1. Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo può essere oggetto di discussione, aperta e informata, alle riunioni del club. Il club, tuttavia, non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.
  2. Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i difetti di tali candidati.
  3. Apoliticità.

(a) Risoluzioni e giudizi. Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

(b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

  1. Celebrazione delle origini del Rotary.

La settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo. 

Art. 15   Riviste rotariane

  1. Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale, ogni socio deve abbonarsi, per l’intera durata dell’affiliazione, alla rivista ufficiale del Rotary International, o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono richiedere un unico abbonamento. L’abbonamento va pagato, per l’intera durata dell’affiliazione al club, entro le date stabilite dal consiglio per il pagamento delle quote pro-capite.
  2. Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti anticipati dei soci e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.

Art. 16   Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento

Il socio ha diritto ai privilegi del club solamente dietro il pagamento delle quote sociali, pagamento che comporta l’accettazione dei principi del Rotary, quali sono espressi nello scopo dell’associazione, nonché l’impegno ad osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del regolamento indipendentemente dal fatto di averne ricevuto copia.

Art. 17   Arbitrato e mediazione

  1. Controversie. Fatta eccezione per le controversie aventi a oggetto le delibere del consiglio, qualsiasi altra controversia sorta tra un socio o un ex socio e il club, qualsiasi suo dirigente o il consiglio deve – su richiesta presentata al segretario da una delle parti – essere deferita a un mediatore o a un collegio arbitrale.
  2. Data per lo svolgimento della mediazione o dell’arbitrato. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell’arbitrato entro e non oltre 21 giorni dalla richiesta.
  3. Mediazione. La mediazione deve svolgersi secondo una procedura:
  4. riconosciuta da un ente competente avente giurisdizione nazionale o regionale; o
  5. raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia
  6. raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del RI o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary.

Il mediatore deve essere socio di un club. Il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, che abbia le capacità e l’esperienza necessarie.

  1. Esiti della mediazione: le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un documento, che deve essere consegnato alle parti, al mediatore e al consiglio. Una dichiarazione riepilogativa accettabile alle parti deve essere preparata per informare il club. Ciascuna delle parti può richiedere – attraverso il presidente del club o il segretario – ulteriori incontri di mediazione se una delle parti si allontana in modo significativo dall’accordo raggiunto.
  2. e) Fallimento della mediazione: se la mediazione non riesce, le parti possono richiedere il ricorso all’l’arbitrato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  1. Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono essere soci rotariani.
  2. Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso di disaccordo, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile. 

Art. 18   Regolamento

Il regolamento del club deve essere conforme allo statuto e al regolamento del RI, al regolamento interno dell’unità amministrativa locale laddove stabilita dal RI, e al presente statuto. Il regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 19   Emendamenti

  1. Modalità. Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2, il presente statuto può essere emendato solo dal Consiglio di Legislazione con voto di maggioranza.
  2. Emendamento degli articoli 2 e 3. Gli articoli 2 (Nome) e 4 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club alla quale sia presente il numero legale, mediante voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto di voto. La proposta di emendamento deve essere comunicata per iscritto a tutti i soci almeno 21 giorni prima della riunione. L’emendamento deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio centrale del RI ed entra in vigore solo dopo tale approvazione. Il governatore può presentare al Consiglio centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.

Bologna 1°luglio 2019

 

Nota (riferimento all’art.8 Effettivo comma 3 – soci attivi)

Statuto del RI (del 2019) – Articolo 5 – Associazione

Comma 2 – Composizione dei Rotary Club

 (a) Ogni club è composto da adulti che godano di buona reputazione nel proprio ambito professionale o nella comunità, e che:

(1) siano titolari, soci, amministratori o funzionari di un’impresa, o che esercitino un’attività o una professione stimata e che siano interessati a servire le comunità nel mondo e

siano domiciliate o lavorino nella località del club o nelle sue vicinanze. Un socio attivo che si trasferisca al di fuori della località del club può mantenerne l’associazione dietro delibera del consiglio direttivo, purché continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

Nota per club satellite: non è fatto alcun riferimento a questa struttura organizzativa, perchè non esistente nel nostro territorio. Se in futuro verrà introdotta, saranno ratificate le relative normative

Questo statuto è stato redatto dal Consiglio di Legislazione del RI riunitosi nella primavera del 2019. E’ valido per tutti i club del RI e non può essere modificato. Si deve mettere solo il nome del club e la zona di competenza. 

Il presente statuto, conforme a quanto stabilito dal Consiglio di legislazione del 2013, è stato ratificato durante l’assemblea del 18 novembre 2020, ed è in vigore dal 1° luglio 2019.

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